1. SUA COSTITUZIONE
La Corte Arbitrale delle Romagne è un’associazione no profit, votata alla diffusione dell’arbitrato quale strumento di soluzione delle controversie alternativo alla magistratura ordinaria civile che, anche a livello locale, versa da anni in una profonda crisi funzionale. Lo scopo sociale viene perseguito sia mediante l’amministrazione di arbitrati, ex art. 832 del codice di procedura civile che mediante lo svolgimento di attività formative rivolte ai professionisti legali, commerciali e tecnici.
La Corte Arbitrale delle Romagne è stata costituita in data 7 novembre 2000 dall’Amministrazione Provinciale di Rimini e dai Comuni di Bellaria – Igea Marina, Coriano, Torriana, Misano Adriatico e dalla Camera Arbitrale delle Romagne.
In un momento successivo hanno aderito i Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Monte Colombo, Montescudo, Morciano, Poggio Berni e Sant’Arcangelo di Romagna, la Camera di Commercio di Rimini, nonchè gli Ordini Professionali territoriali degli Avvocati, dei Commercialisti, degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geometri.
Lo statuto prevede che possano diventare soci della Corte Arbitrale delle Romagne solo enti di diritto pubblico ed enti di diritto privato, con esclusione di quelle operanti a fini commerciali nel settore giudiziario.
2. SCOPO SOCIALE
La Corte persegue finalità di utilità sociale, in particolare provvede alla gestione -in forma di servizio- dell’assistenza tecnico-organizzativa su domanda delle parti nei procedimenti di arbitrato, con l’intento di:
– assicurare in tale ambito un procedimento civile che unisca qualità e ragionevole durata;
– assicurare l’indipendenza degli Arbitri, scelti liberamente dalle parti oppure nominati dagli organi della Corte stessa nei casi previsti dalla legge o dalla clausola compromissoria;
– assicurare, attraverso parametri di compenso calmierati, l’accesso alla procedura e contribuire in tal modo a ridurre il carico giudiziario.
3. ORGANI DELLA CORTE
L’Assemblea dei Soci indica ogni anno gli scopi da perseguire nel quadro della attività curtense e controlla che l’attività degli amministratori sia conforme al fine sociale. L’Assemblea nomina per un triennio il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, i quali individuano le linee concrete di attività della Corte.
Il Presidente della Corte ed i Consiglieri di amministrazione non hanno diritto a compenso e durante il loro mandato non possono essere nominati arbitri.
Il Consiglio nomina il Tesoriere.
L’attività tecnica di assistenza in procedimenti arbitrali si può avvalere dell’opera di:
- – un Presidente, con l’incarico di seguire l’organizzazione procedurale in contatto con gli arbitri e i difensori, di promuovere ed organizzare attività di studio ed il rapporto con altri organismi.
- – un servizio di Segreteria.
La Corte Arbitrale ha sede in Rimini Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n° 11 presso il Tribunale di Rimini.
4. CLAUSOLE COMPROMISSORIE E ATTO DI COMPROMESSO
Presupposto indefettibile per poter celebrare un arbitrato è la stipulazione tra le parti di una convenzione di arbitrato; si definisce convenzione di arbitrato, l’atto negoziale, stipulato in forma scritta, con cui le parti decidono, nelle materie ove è loro consentito, di derogare la competenza del giudice ordinario in favore di quella arbitrale, per risolvere controversie che siano già sorte (compromesso) o quelle potenzialmente insorgende nel corso di un rapporto contrattuale (clausola compromissoria).
Il compromesso può essere sottoscritto dalle parti anche in relazione a liti già in corso e già pendenti avanti l’Autorità Giudiziaria, al fine di “trasferire” la controversia dall’Autorità Giudiziaria, che conosce della causa, davanti agli arbitri scelti dalle parti, con procedimento da celebrare presso la Corte Arbitrale delle Romagne.
In questo caso potrebbero essere utilizzati gli atti già compiuti, le prove raccolte, e la controversia potrebbe essere decisa in pochi mesi dall’Arbitro o dal Collegio Arbitrale nominato dalle parti.
5. CONTROVERSIE COMPROMETTIBILI
L’art. 806 del Codice di Procedura Civile, stabilisce che i giudici privati (Arbitri) nominati dalle parti possono decidere su tutte le liti, ad eccezione di quelle in materia di status (di famiglia, cittadinanza, etc.), di separazione personale fra coniugi e le altre controversie che i contendenti non possono risolvere con una transazione, trattandosi di “diritti indisponibili” da parte dei titolari perché coinvolgono interessi della collettività.
In pratica tutte le liti riguardanti i rapporti economico-patrimoniali possono essere decise con un procedimento arbitrale che, quindi, costituisce una procedura parallela, complementare al giudizio dinnanzi al Tribunale e che si distingue per la sua rapidità. Come previsto dall’art. 1 del Regolamento, la durata del procedimento non potrà essere superiore a 180 giorni dalla prima udienza di comparizione parti dinanzi all’arbitro o al Collegio, ovvero a 240 giorni nella sola ipotesi di esperimento di consulenze tecniche e/o prove testimoniali, salva concorde richiesta di proroga formulata dalle parti per un periodo complessivo non superiore a 360 giorni dalla prima udienza di comparizione.
6. UN ARBITRO – COLLEGIO ARBITRALE – ARBITRATO RITUALE – ARBITRATO IRRITUALE
La controversia può essere decisa da un solo arbitro o da un collegio di arbitri, nominati dalle parti o, in caso di mancato accordo o di omessa indicazione, da un terzo.
Presso la Corte Arbitrale delle Romagne esiste una lista di arbitri e una di consulenti tecnici.
La lista è aperta. In qualsiasi momento può essere chiesta l’iscrizione. Condizione per l’inserimento nella lista è l’esistenza dei requisiti prescritti dal Regolamento procedurale.
La Corte non svolge un preventivo sindacato sulla idoneità dei soggetti che intendono iscriversi nelle liste degli arbitri e dei consulenti, perché questo esame di idoneità è svolto dalle parti che nominano direttamente gli arbitri, attingendo dalle liste arbitrali e, in ipotesi in cui l’arbitro prescelto non sia già nelle liste degli arbitri, chiedendogli direttamente di iscriversi.
Salvo diversa pattuizione delle parti, la procedura arbitrale è regolata dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, ovviamente integrato dalle vigenti norme di legge. La procedura può essere concordata a condizione che sia assicurata parità di diritti difensivi alle parti in contraddittorio e che il lodo sia pronunciato nei limiti di quanto richiesto e provato in causa.
Se i contendenti hanno optato per l’arbitrato “rituale” (che comporta l’osservanza di diverse norme procedurali) il lodo conclusivo avrà l’efficacia di una sentenza e, una volta munito dell’exequatur da parte del Tribunale, avrà forza di titolo esecutivo.
Se la scelta è stata per l’arbitrato “irrituale”, gli arbitri hanno il compito di definire la controversia mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, ovvero mediante negozio di accertamento.
Come già detto, condizione essenziale per procedere ad arbitrato è che le parti abbiano convenuto di derogare alla competenza del Tribunale con una clausola (compromissoria o arbitrale) apposta ad un contratto, in previsione delle possibili liti ad esso inerenti oppure, se la lite è già esistente, mediante un atto di compromesso.
Le caratteristiche salienti dell’arbitrato sono pertanto:
– la scelta dei giudici (arbitri) fatta dalle parti;
– la breve durata del procedimento;
– la riservatezza, nel rispetto delle norme a tutela della privacy: il lodo vien reso pubblico solo se il suo mancato rispetto da parte del soccombente costringe il vincitore a depositare il lodo in Tribunale, per ottenere la formula esecutiva.
L’arbitro o gli arbitri otterranno il loro compenso non dalla Corte, ma dalle parti, secondo il criterio della soccombenza. La decisione della controversia non è pronunciata dalla Corte, ma autonomamente dall’arbitro.
7. IL RAPPORTO TRA LA CORTE E GLI UTENTI
La Corte si impegna verso le parti dell’arbitrato esclusivamente a prestare assistenza organizzata di una controversia attraverso la messa a disposizione di una lista arbitrale, di un regolamento procedurale, di locali idonei allo svolgimento della procedura, di un servizio di segreteria e qualora richiesto, la nomina dell’Arbitro o del Collegio Arbitrale. Per tutto il resto, competenza e responsabilità dell’arbitrato sono a carico dell’Arbitro o degli Arbitri nominati.
Chi intenda valersi dei servizi prestati dalla Corte dovrà provvedere a formulare apposita richiesta presso la Segreteria. Per i servizi prestati, la Corte percepisce un contributo pari all’importo previsto dal Regolamento (attualmente pari al 25% del contributo unificato previsto per le cause civili del medesimo valore determinato a norma del codice di procedura civile, oltre agli eventuali oneri fiscali; identico onere farà carico alla parte che proponesse domanda riconvenzionale). Le parti sono obbligate in solido al pagamento degli oneri procedurali, fermo restando il principio della soccombenza.
La Corte vigilerà che siano rispettati i termini per il deposito del lodo e che il compenso degli arbitri e dei consulenti sia rispettoso delle previsioni regolamentari.
La Corte come servizio
per una pronta risposta
alla domanda di giustizia