In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell’anno 2015 il compenso agli arbitri, è riconosciuto, in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta fino a concorrenza di 250,00 euro (l’esatta misura dell’incentivo sarà determinata caso per caso, in misura commisurata al compenso e proporzionale alle risorse stanziate -cinque milioni di euro-, perciò in concreto il credito potrà essere utilizzato solo a decorrere dalla data di ricevimento di specifica comunicazione ministeriale, con la quale sarà comunicato, a seguito di domanda dell’interessato, l’importo effettivamente spettante).
Si tratta di un nuovo incentivo fiscale alla degiurisdizionalizzazione introdotto sperimentalmente per l’anno 2015 (cfr. art. 21-bis comma primo inserito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, pubblicato in G.U. 20 agosto 2015 n. 192, S.O. n. 50).
Possono dunque presentare domanda di riconoscimento di credito d’imposta, commisurato al compenso e sino alla concorrenza di 250 euro, le parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell’anno 2015 il compenso.
L’incentivo vale esclusivamente in caso di conclusione con lodo del procedimento di cui al capo I del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162.
E’ chiara l’intenzione di promuovere il trasferimento in sede arbitrale, prima che la causa sia assunta in decisione, di comune accordo tra tutte le parti (mediante una istanza congiunta ovvero la richiesta di una parte e l’adesione delle altre) di un procedimento pendente al 13 settembre 2014 avanti al tribunale o in grado d’appello (con ciò, a quanto pare, intendendosi sia i procedimenti pendenti in tribunale in qualsiasi grado, sia quelli avanti alla corte d’appello in secondo grado; al contrario devono ritenersi esclusi i procedimenti in unico grado avanti alla corte d’appello oltre a quelli avanti al Giudice di Pace), avente ad oggetto diritti disponibili (di regola vanno esclusi i diritti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale; peraltro, in deroga a tale limite, la facoltà sussiste nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale).
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 5 in data 8 gennaio 2016 è stato pubblicato il decreto interministeriale di attuazione dell’articolo 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132.
Il Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, intitolato “incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione” stabilisce le modalità e indicata la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta.
Come indicato nel decreto, le domande possono essere presentate a decorrere dall’11 gennaio 2016 entro, a pena di decadenza, l’11 febbraio 2016, utilizzando la procedura online attiva da lunedì 11 gennaio 2016.
Si auspica che venga riproposto anche per il 2016 e per le annualità successive tale incentivo fiscale, concesso per il solo 2015, rendendolo definitivo anzichè estemporaneo !