L’art. 1 decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014 n. 162, ha introdotto la possibilità di trasferire in sede arbitrale la maggior parte delle cause civili pendenti dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria, stabilendo quanto segue (testo aggiornato alla legge di conversione).
Art. 1
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta (1).
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso (2).
2-bis. La funzione di consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato (3).
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. E’ in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità (4).
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile (5).
5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonchè il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica (6).
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede di conversione.
(3) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede di conversione.
(4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede di conversione.
(5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede di conversione.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede di conversione.
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Di conseguenza,
il trasferimento in sede arbitrale,
può permettere di definire una lite
in tempi rapidi
e con costi contenuti.
In effetti
le parti in causa (personalmente o mediante idonei procuratori)
in procedimenti pendenti al 13 settembre 2014 avanti al tribunale o in grado d’appello (con ciò, a quanto pare, intendendosi sia i procedimenti pendenti in tribunale in qualsiasi grado, sia quelli avanti alla corte d’appello in secondo grado; al contrario devono ritenersi esclusi i procedimenti in unico grado avanti alla corte d’appello oltre a quelli avanti al Giudice di pace),
aventi ad oggetto diritti disponibili (di regola vanno esclusi i diritti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale; peraltro, in deroga a tale limite, la facolta’ sussiste nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale).
possono,
prima che la causa sia assunta in decisione,
di comune accordo (mediante una istanza congiunta ovvero la richiesta di una parte e l’adesione di tutte le altre)
chiedere
di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
Ove sussistano i predetti presupposti, appare quindi opportuno valutare attentamente la possibilità di manifestare alle controparti l’intenzione di trasferire la definizione della controversia civile in sede arbitrale.
A seguito della richiesta, il Giudice, ove ritenga sussistenti le condizioni di legge, disporrà la trasmissione del fascicolo; è importante notare che si tratta di un trasferimento, non dell’inizio di un nuovo procedimento, per questo restano ferme le decadenze e preclusioni intervenute nonché gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ossia il processo prosegue avanti agli Arbitri nominati concordemente dalle parti o, in mancanza, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati (di Rimini per il Tribunale di Rimini).
Di regola la fase arbitrale dura al massimo 120 giorni, prorogabile di altri 30, e si conclude con la pronuncia del lodo, che ha gli stessi effetti della sentenza.
Il compenso per gli arbitri è stabilito in base ai parametri ministeriali (suscettibili di riduzione con apposito decreto ministeriale) ed è dovuto dalle parti senza vincolo di solidarietà (in quanto è espressamente stabilito che non si applica il principio di solidarietà stabilito dall’art. 814 primo comma CPC).
Il riferimento al regolamento della Corte Arbitrale, inoltre, può permettere di gestire il procedimento arbitrale con ancor maggiore economicità ed efficienza.
Esempio di richiesta da sottoporre alle controparti ed al Giudice.
Luogo e data
Spett.le …
…
…
Il sottoscritto … in riferimento al procedimento pendente avanti a … tra … R.G. … prossima udienza … avente ad oggetto la controversia in materia di … insorta tra …
ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1 decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014 n. 162, propone a …
di deferire alla competenza arbitrale, nelle forme e nei modi di seguito specificati, la soluzione della controversia, come segue:
1. la controversia sopra descritta sarà decisa da un arbitro unico, scelto dalle parti o, in mancanza di accordo sulla nomina, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Rimini.
A tal fine indica il sig. …
(oppure : decisa da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, scelti i primi due, uno da ciascuna parte, ed il terzo su accordo dei primi due arbitri ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Rimini);
2. i quesiti che si sottopongono alla decisione arbitrale sono i seguenti:
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3. l’arbitro monocratico (oppure : collegiale) deciderà secondo diritto (oppure : secondo equità) in via rituale;
4. il lodo sarà impugnabile anche per violazione delle norme di diritto;
5. l’arbitro (oppure : il collegio) applicherà il regolamento procedurale della Corte Arbitrale delle Romagne.
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(sottoscrizione)